Le cosiddette conciliazioni, in sede sindacale, sono quelle che vengono concluse dal lavoratore con l’assistenza del proprio esponente sindacale che si ritiene per lo più idoneo a sottrarre il lavoratore da quella condizione di inferiorità che potrebbe altrimenti determinarlo a sottoscrivere accordi svantaggiosi. Orbene, se è indubbio che il rappresentante sindacale deve prestare un’assistenza effettiva e fattiva (non di mera facciata) e che ove ciò non avvenga la conciliazione, ancorché intervenuta in quella sede, resti impugnabile nei termini di legge, appare comunque opportuno richiamare il lavoratore sulla complessità di una simile impugnazione. Infatti l’onere di provare che l’assistenza non è stata prestata grava sul lavoratore, dovendosi altrimenti presumere che la compresenza del sindacalista e del avoratore, al momento della conciliazione, confermi l’adeguatezza dell’assistenza prestata dal primo e l’inoppugnabilità della conciliazione.