E’ ormai univoca la giurisprudenza nel ritenere che, in mancata di apposita autorizzazione da parte del proprio ente, lo svolgimento di incarichi extra impiego, ad opera di un dipendente pubblico a tempo pieno e fatte salve talune categorie specifiche (come i dirigenti sanitari o gli insegnanti o i dipendenti a part time al 50%) determina la violazione dell’obbligo di esclusività. Neppure la violazione è sanabile “a posteriori”, sicché il dipendente si espone non solo a possibili sanzioni disciplinari ma anche all’azione di restituzione delle somme percepite.