Per gli incarichi extra ufficio, l’autorizzazione deve essere preventiva

E’ ormai univoca la giurisprudenza nel ritenere che, in mancata di apposita autorizzazione da parte del proprio ente, lo svolgimento di incarichi extra impiego, ad opera di un dipendente pubblico a tempo pieno e fatte salve talune categorie specifiche (come i dirigenti sanitari o gli insegnanti o i dipendenti a part time al 50%) determina la violazione dell’obbligo di esclusività. Neppure la violazione è sanabile “a posteriori”, sicché il dipendente si espone non solo a possibili sanzioni disciplinari ma anche all’azione di restituzione delle somme percepite.

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