Il Decreto Semplificazioni del luglio 2020 ha introdotto la regola generale, applicabile in caso di aggiudicazione dell’appalto con il criterio del prezzo più basso ed a prescindere dal numero di offerenti, dell’esclusione automatica delle offerte anomale nell’ambito delle procedure sotto soglia.
Si tratta, però, di una regola che, salvo eventuali proroghe, è destinata ad operare qualora la determina a contrarre (o altro atto di avvio del procedimento equivalente) sia adottata entro il 31 dicembre 2021.
Il giudice amministrativo ha sottolineato che, in tali casi, non si applica la regola generale, contenuta all’art. 97 del Codice dei contratti pubblici, secondo cui spetta alla stazione appaltante prevedere l’esclusione delle offerte anomale mediante l’inserimento di un’apposita clausola nella lex specialis di gara.
Inoltre, è stato sottolineato dal TAR che la regola introdotta con il Decreto Semplificazioni opera a prescindere dal numero di offerenti e, quindi, in deroga alla prescrizione secondo cui una tale clausola non potrebbe comunque operare laddove il numero degli offerenti fosse inferiore a dieci.