La Suprema Corte, con sentenza del sez. lav., 20/02/2025 n.4436, conferma che “quanto alla richiesta della difesa comunale di rifusione degli oneri riflessi ex art. 1, comma 208, della legge n. 266/2005, va richiamato il principio espresso a riguardo in sede di legittimità (Cass., Sez. 2 -, n. 7499 del 15/3/2023) secondo cui la conseguenza dell’introduzione di tale norma di legge è che l’ente pubblico sopporta un costo minore nella propria difesa in giudizio, poiché gli oneri contributivi sono posti a carico dei dipendenti cui vengono distribuiti gli importi riconosciuti a titolo di rimborso delle spese di lite, sicché “trattandosi di somme che attengono al rapporto retributivo del difensore con il proprio ente di appartenenza, appare evidente che la pretesa di ottenere, a carico della controparte soccombente, il pagamento degli oneri riflessi risulti infondata” (nello stesso senso, di recente, Cass., Sez. 2 -, n. 3242 del 05/02/2024 dove si ribadisce che “i compensi professionali spettanti al personale dell’avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche, nei casi regolati ratione temporis dall’art. 1, comma 208, della legge n. 266 del 2005, sono comprensivi degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro, essendo stato previsto da tale diposizione, in deroga all’art. 2115, comma 3 cod. civ., l’accollo contributivo a integrale carico del lavoratore per la parte relativa ai predetti compensi”).