In un concorso a dirigente pubblico, uno dei candidati, lamentava la mancata assegnazione, da parte della commissione esaminatrice, dei punteggi correlati alla titolarità di alcune posizioni organizzative da lui asseritamente indicate nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale. Orbene, il TAR della Toscana, con sentenza del 3 febbraio 2025, muovendo dal tenore letterale del bando, afferma che “l’amministrazione, pertanto, non aveva alcun dato per poter valutare la pertinenza degli incarichi ricoperti con quelli da assegnare mediante concorso. A fronte di questa pacifica circostanza e in applicazione della disposizione del bando che, come detto, sanzionava espressamente la mancata indicazione delle informazioni necessarie con la “non valutabilità” dei titoli, l’amministrazione, per tale voce, non poteva che assegnare alla ricorrente il punteggio pari a zero. A tal proposito occorre invero rammentare che il bando di concorso costituisce la lex specialis della procedura di selezione e, di conseguenza, le regole in esso contenute vincolano rigidamente l’operato dell’amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, a tutela dei principi dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i candidati, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole in essa stabilite (cfr., di recente, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 2 ottobre 2024, n. 2732). Inoltre, per giurisprudenza costante, “nei procedimenti selettivi viene in rilievo il principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti, in base al quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori e/o incompletezze nella compilazione della domanda e presentazione dei documenti, senza che sia possibile invocare al riguardo il c.d. soccorso istruttorio, poiché questo costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio competitorum, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso dei requisiti di ammissione, ovvero del titolo necessario per l’ammissione al concorso” (cfr., Cons. Stato, sez. VII, 2 settembre 2024, n. 7334 e giurisprudenza ivi citata). E un tale principio non può che operare in modo ancor più rigoroso quando, come nel caso di specie, il bando ha espressamente previsto uno specifico onere di diligenza a carico dei concorrenti, indicando in modo esplicito anche la sanzione connessa al suo mancato soddisfacimento né nel caso di specie sussistevano le condizioni che, secondo una parte della giurisprudenza, legittimano la richiesta di ammissione al c.d. soccorso istruttorio. La ricorrente, infatti, non ha commesso errori immediatamente riconoscibili nella compilazione della domanda di partecipazione, ma ha semplicemente omesso di fornire informazioni essenziali ai fini della valutazione e dell’attribuzione del punteggio agli incarichi pregressi, nonostante la chiara disciplina dettata dal bando di concorso; tale carenza, inoltre, non poteva essere emendata utilizzando altri dati o documenti già trasmessi all’amministrazione, ma avrebbe richiesto l’acquisizione di nuove informazioni dall’esterno (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. V, 20 giugno 2019, n. 4198)”.