Il Tribunale di Prato, con sentenza del 21 febbraio 2025, si occupa di una questione che viene spesso in rilievo nel caso di concorsi banditi da Enti pubblici che hanno una dislocazione su base nazionale (si pensi ad un qualsiasi Ministero) nel caso in cui, ai vincitori di una procedura concorsuale, vengono offerte sedi di servizio, non di loro gradimento, e successivamente all’immissione in ruolo vengano ad essere rese disponibili altre sedi (evidentemente maggiormente appetibili) ricoperte con candidati collocati in posizioni successive mediante scorrimento della stessa graduatoria. Orbene, il Tribunale di Prato, nel rigettare il ricorso, afferma, in modo del tutto persuasivo, che gli assunti del ricorrente determinerebbero “uno svolgimento delle procedure di attribuzione della sede del tutto accidentato ed incompatibile con gli stessi principi che la ricorrente invoca, giacché, con notevole aggravio dei costi e delle tempistiche di definizione dell’assunzione, ogni qualvolta (invero frequente, soprattutto nel caso di scorrimenti di graduatorie dopo apprezzabile periodo di tempo) un candidato rinunci si dovrebbe procedere ad una rivisitazione di tutte le posizioni onde verificare se vi sia o meno domanda tesa a tale sede. Tale rinnovo sarebbe, è evidente, in contrasto con i principi di buon andamento, efficienza e celerità cui deve essere ispirata l’azione amministrativa, in quanto comportante una notevole ed indeterminata dilatazione dei tempi di copertura dei posti, in contrasto con il principio di economicità e celerità di espletamento stabilito dall’art. 35 Testo Unico del Pubblico Impiego. …Né può assumere rilevanza la circostanza per cui le sedi si sono rese disponibili, in quanto non coperte, nei successivi scorrimenti, dal momento che, in questo caso, le procedure di assegnazione si erano comunque perfezionate e, pertanto, non può parlarsi di violazione del principio di rispetto dell’ordine della graduatoria, necessariamente afferente alla medesima procedura concorsuale e con la stessa decorrenza giuridica”.