Il TAR Lazio, con sent. del 9.12.2024, n 22203 si è pronunciato sul tema dello ius variandi in relazione al corrispettivo di servizi di comunicazioni elettroniche, sostenendo che le modifiche delle condizioni contrattuali proposte dal fornitore di servizi di comunicazione elettroniche al consumatore possono essere assoggettate allo ius variandi solo se:
a) si tratti di variazione di condizioni già contemplate nel contratto (la modifica dunque deve incidere su clausole già esistenti);
b) non determinino una novazione del preesistente rapporto obbligatorio;
c) siano sorrette da giustificato motivo.
A ben vedere, rileva il giudice, lo ius variandi deve essere esercitato con modalità esecutive conformi alle regole di correttezza e se le modifiche riguardano il prezzo totale dei beni o servizi o le modalità di calcolo del prezzo comprensivo non devono essere disposte nei primi 12 o 24 mesi (a seconda del tipo di offerta commerciale) dalla stipula.