“Prova di resistenza” e vizi di concorso

La sentenza del TAR Lazio- Latina del 27 maggio 2024, già oggetto di una precedente news, interviene anche su uno dei profili che risultano consueti ai contenziosi in cui si controverte delle procedure concorsuali. Si afferma, difatti, in modo del tutto persuasivo che “In via preliminare, non appare possibile nutrire perplessità sulla sussistenza di un interesse personale, diretto, concreto ed attuale della dott. -OMISSIS- a ricorrere avverso gli atti della procedura concorsuale, alla quale ha preso parte e di cui ha domandato l’intera caducazione per la ritenuta sussistenza di vizi di legittimità che la inficerebbero in modo unitario e inscindibile. Al contrario, di tale interesse dubitano l’Amministrazione resistente e i controinteressati, che sottolineano la mancata fornitura della c.d. prova di resistenza e cioè della dimostrazione della possibilità di ottenere un utile collocamento in graduatoria in caso di eventuale accoglimento del gravame. Infatti, alla stregua di un orientamento da cui il collegio non intende discostarsi, “non sussiste in capo al ricorrente l’onere di fornire la prova di resistenza quando i vizi dedotti siano diretti a conseguire l’annullamento totale o parziale della procedura” (cfr. TAR Sicilia, Catania, sez. I, 11 marzo 2024 n. 957; in termini v. Cons. Stato, sez. III, 15 novembre 2018 n. 6439; TAR Sicilia, Catania, sez. I, 4 agosto 2022 n. 2194; sez. I, 16 settembre 2021 n. 2761; sez. I, 2 luglio 2021 n. 2164; TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, 11 novembre 2020 n. 723; Tar Liguria, sez. II, 4 marzo 2019 n. 171)”.

Torna in alto