Quant’è stretta la via di contestazione giudiziale dei voti di un concorso pubblico

Il TAR della Toscana, con sentenza del 3 dicembre 2024, ricorda una volta di più quanto sia ardua la contestazione giudiziale delle valutazioni (anche meramente numeriche) della commissione esaminatrice di un concorso pubblico specie se per il reclutamento dei docenti universitari. Si afferma, difatti, che “secondo un costante orientamento giurisprudenziale le valutazioni della Commissione nell’ambito di una procedura concorsuale per posti di professore universitario, in quanto risultato di un giudizio di discrezionalità tecnica, sono sindacabili solo qualora il ricorrente riesca a dimostrare l’illogicità e l’irragionevolezza della valutazione (circostanza inesistente nel caso di specie) e comunque senza che sussista un potere del Giudice di sostituirsi alla valutazione della Commissione (Cons. Stato, Sez. VI, 17/05/2022, n. 3856). 1.8 Costituisce orientamento altrettanto consolidato che “la valutazione dei candidati comporta un’ampia area di insindacabilità del giudizio da parte del giudice amministrativo. Il giudizio della Commissione … è inteso a verificare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati e costituisce espressione di un’ampia discrezionalità tecnica riservata dalla legge al suddetto organo collegiale, le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze proprie dello stesso e richiedendo conoscenze di alto livello in complesse discipline cognitive, non possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimità, ma solo sotto l’eventuale profilo della ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità, illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti” (TAR Toscana, n. 685/2021). Ulteriori pronunce hanno poi affermato che “il carattere analitico della valutazione da compiere dalle commissioni giudicatrici nelle procedure comparative per ricercatori universitari è quello di imporre, alla commissione, di tenere conto di tutti i dati curriculari indicati dai candidati (titoli e pubblicazioni), e di sceverare, secondo percorsi logici trasparenti, coerenti e di congruo apprezzamento scientifico, i dati rilevanti al fine della compiuta valutazione della maturità scientifica dei candidati e della correlativa valutazione comparativa, da quelli non significativi, sulla base di una altrettanto congrua ed adeguata motivazione, e di esprimere il giudizio comparativo sui dati così (motivatamente) enucleati (Cons. Stato Sez. VI, 04/03/2019, n. 1496)”. 1.9 Nel caso di specie il dovere di motivazione dei giudizi espressi dalla Commissione è stato assolto mediante l’attribuzione del punteggio numerico secondo quanto stabilito nella prima riunione della Commissione……, in cui sono stati predeterminati i criteri generali di valutazione ed attribuzione del punteggio. 2. E’, altresì, noto che, in fattispecie nella quali vi era stata una precisazione dei criteri di valutazione, il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, considerando che si tratta di attività connotata da discrezionalità tecnica e che occorre assicurare la tempistica delle correzioni nell’ottica di assicurare i principi di buon andamento ed imparzialità (Cons. Stato, sez. VII, 9.04.2024, n. 3235)”.

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