L’ordinanza del 4 novembre 2024 della Corte di cassazione, già oggetto di una precedente news, ci consente di tornare sul tema dei casi in cui un ente pubblico può rifiutarsi di assumere il vincitore di un concorso pubblico. Orbene, a fronte di una clausola di riserva (all’assunzione) contenuta nel bando della procedura selettiva e ritenuta dal Giudice di merito ostativa all’accoglimento della domanda risarcitoria proposta dal candidato non assunto, si afferma innanzi tutto che il rilievo dell’eventuale nullità della clausola del bando affetta da nullità avrebbe dovuto essere operato (anche) d’ufficio ovvero a prescindere dal se fosse stata espressamente censurata o meno dal ricorrente, “atteso che la statuizione in ordine alla illegittimità della clausola e del conseguente diniego o ritardo di assunzione costituiva un prius logico-giuridico della domanda risarcitoria e si presentava comunque come distinto ed autonomo, trattandosi in ogni caso di verificare la legittimità della ritardata assunzione ed il diritto del ricorrente alla medesima, al di là della presenza o meno di un danno”. Orbene conclude la Cassazione “il potere di approvare la graduatoria finale è attribuito alla p.A. dal bando esclusivamente in funzione del controllo della regolarità e della verifica dell’esito della procedura, dovendosi ritenere inammissibile una clausola che condizioni l’assunzione alle successive determinazioni dell’ente circa la necessità di procedere all’assunzione medesima e del tutto inefficace, in assenza di un contrarius actus, la volontà dell’amministrazione di annullare o revocare il bando, in quanto l’autotutela risulta esercitata in carenza di potere e con atti, sotto il profilo sostanziale, affetti da nullità per difetto dell’elemento essenziale della forma e tali, quindi, da giustificare la disapplicazione da parte del giudice (Cass. Sez. U, Sentenza n. 23327 del 04/11/2009, ma si veda anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 8951 del 16/04/2007)”. Insomma, posto che “il distinguo operato dalla Corte territoriale tra clausole di riserva inserite nel bando e clausole di riserva inserite nel provvedimento di approvazione della graduatoria non assuma rilevanza, nel caso di specie risulta del tutto illegittimo il rifiuto all’assunzione opposto al vincitore. Infatti “Si deve, in conclusione, ritenere che il diniego o ritardo dell’Amministrazione nel procedere all’assunzione del vincitore di una procedura concorsuale non possa trovare legittima giustificazione nella presenza, all’interno del bando, di una “clausola di riserva” che consenta alla stessa Amministrazione di non procedere comunque all’assunzione, dovendosi ritenere tale clausola nulla, in quanto tale da integrare una mera facoltà discrezionale di annullare o revocare il bando, tale da integrare un contrarius actus illegittimo e come tale passibile di disapplicazione da parte del giudice ordinario in quanto privo dei requisiti di forma ed integrante una forma di autotutela esercitata in carenza di potere, in virtù dell’insorgere del diritto del vincitore del concorso ad essere assunto, ormai regolato dal disposto di cui all’art. 1218 c.c.”.
7 Dicembre 2024 | assunzione, concorso pubblico, danno, graduatoria, ufficio