In un concorso pubblico bandito da un’università toscana, ad uno dei candidati, non risultavano valutati taluni dei titoli scientifici e didattici allegati nella domanda di partecipazione alla procedura comparativa per l’assunzione ad un posto di ricercatore universitario a tempo determinato. Orbene, a fronte delle doglianze del ricorrente, il Tar della Toscana, con sentenza dei primi di ottobre 2024, ha avuto buon gioco a ritenere fondato il ricorso, atteso che “le valutazioni della Commissione nell’ambito di una procedura concorsuale per posti di professore universitario costituiscono espressione dell’esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, o meglio costituiscono valutazioni tecniche. Si tratta di valutazioni pienamente sindacabili dal giudice amministrativo sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità che sotto l’aspetto più strettamente tecnico. Ciò significa che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può oggi svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’Autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo. Siffatto sindacato è a maggior ragione ammissibile quando, nell’ambito delle valutazioni dei candidati che hanno partecipato a concorsi universitari, vi siano elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile” (Cons. di Stato, sez. VII, n. 7586/2023; se. VI, n. 2598/2022).
Ed ha significativamente aggiunto il Giudice amministrativo che, neppure sarebbe stato possibile, per giunta in pendenza di giudizio, sull’asserito assunto del carattere meramente formale degli errori commessi, adottare “un provvedimento che di fatto ha confermato il difetto di istruttoria in cui era incorsa la Commissione, predisponendo così una motivazione postuma che, in quanto tale, non può che essere considerata inammissibile (Consiglio di Stato, Sez. VI, 03/08/2021, n. 5727)”.