La giurisprudenza di legittimità e di merito ha in più occasioni affermato che, in caso di appalto illecito, il licenziamento irrogato dall’appaltatore deve essere considerato giuridicamente inesistente, con la conseguenza che deve essere dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra lavoratore e committente nonché il diritto del primo alle retribuzioni maturate dal momento dell’invio al committente dell’atto di messa in mora con il quale sia stata offerta la prestazione.
21 Novembre 2024 | illecito, licenziamento, rapporto di lavoro