Vicinitas e interesse a ricorrere

Con sentenza del 30.04.2024 n. 3931, il Supremo Consesso, riprendendo le statuizioni dell’Adunanza Plenaria, sent. 22/2021, ribadisce che in materia di impugnazione di titoli edilizi, ai fini della legittimatio ad causam, non è sufficiente il criterio della vicinitas, dovendo esso essere corroborato dalla prova del danno che la parte ricorrente assume derivi dagli atti impugnati. La vicinitas non assorbe in sé anche il profilo dell’interesse. Se il criterio della vicinitas rileva quale elemento di individuazione della legittimazione ad agire, in quanto consente di individuare il titolare di una posizione giuridica soggettiva qualificata e differenziata, con esso deve concorrere, ai fini della ammissibilità della domanda, l’interesse ad agire è inteso quale pregiudizio diretto, concreto e attuale derivante dalla adozione dei titoli edilizi contestati. Spetta al giudice accertare, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambi e non potendo affermarsi che il criterio della vicinitas, costituente elemento fisico-spaziale quale stabile collegamento tra un determinato soggetto e il territorio o l’area sul quale sono destinati a prodursi gli effetti dell’atto contestato, valga da solo e in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato. Anche in termini solamente eventuali o potenziali l’interesse postula che il pregiudizio arrecato dal provvedimento gravato sia effettivo, nel senso che dall’esecuzione dello stesso deve discendere in via immediata e personale un danno certo alla sfera giuridica del ricorrente, ovvero potenziale, nel senso, però, che la lesione si verificherà in futuro con un elevato grado di certezza.

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