Commento a
TAR Milano, Sez. IV, 18/02/2021, n. 448
*** ***
Con una recente sentenza, il TAR di Milano si è pronunciato sulle conseguenze di eventuali disservizi ed errori verificatesi nel corso di una gara telematica.
La vicenda trae origini da una procedura per l’affidamento dei servizi di trasporto sanitario ordinario e di trasporto d’urgenza ed emergenza occorrenti ai presidi di un’Azienda Sanitaria. La gara si è svolta con modalità esclusivamente telematica, con esplicito onere in capo ai partecipanti di far pervenire alla stazione appaltante la domanda ed i documenti previsti entro il termine perentorio indicato dal bando.
Una società ha asseritamente presentato domanda di partecipazione, ma è risultata esclusa in quanto nel giorno di caricamento della domanda nel sistema non vi erano stati malfunzionamenti della piattaforma utilizzata e, quindi, la mancata ricezione dei documenti era imputabile al solo operatore partecipante. Da appositi controlli, infatti, è emerso che la società aveva solamente iniziato le operazioni di caricamento dei dati e dei documenti, ma aveva poi abbandonato la procedura prima della sua conclusione.
Il giudice amministrativo, dunque, ha ritenuto che l’errore non possa essere fatto ricadere sulla pubblica amministrazione, in quanto non dipeso da malfunzionamenti ad essa imputabili ma soltanto da colpa dell’operatore economico.
Con riferimento, poi, alla questione sollevata dal ricorrente circa la mancata applicazione in proprio favore dell’istituto del soccorso istruttorio, il TAR ha ritenuto che nel caso in esame non possa trovare applicazione mancando completamente la domanda di partecipazione. Non si tratta di rimediare ad un errore o ad una lacuna rispetto ad una domanda pervenuta tempestivamente, ma di consentire all’impresa di poter presentare tardivamente l’intera documentazione.