Il TAR Toscana, nell’esaminare il caso delle mansioni superiori svolte da un appartenente al Corpo forestale dello Stato, con sentenza del 4 novembre 2024, riafferma il “consolidato orientamento secondo il quale lo svolgimento da parte di un pubblico dipendente di mansioni superiori rispetto a quelle dovute sulla base del provvedimento di nomina o d’inquadramento non rileva, quando il rapporto sia di diritto pubblico, ai fini sia giuridici che economici (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 16 gennaio 2009, n. 211; più di recente, TAR Basilicata, 27 aprile 2020, n. 247; TAR Toscana, sez. I, 26 aprile 2018, n. 583; TAR Umbria, 2 gennaio 2014, n. 5). Il provvedimento di inquadramento è infatti presupposto indefettibile per l’assegnazione delle mansioni e per l’attribuzione del correlativo trattamento economico, in quanto il rapporto di pubblico impiego non è assimilabile al rapporto di lavoro privato, vista anche la natura indisponibile degli interessi coinvolti, non potendo essere il trattamento economico del dipendente liberamente determinabile da parte degli organi amministrativi. Infatti, anche per quanto concerne il diritto al trattamento economico, la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici appartenenti alle categorie escluse dalla privatizzazione è sottratta, per espressa disposizione di legge, all’applicazione delle norme che si riferiscono al personale contrattualizzato: di conseguenza non è applicabile al personale del Corpo forestale dello Stato l’art. 52, co. 4, del d.lgs. n. 165/2001, che riconosce il diritto alle differenze retributive proprie della superiore qualifica, nell’ipotesi in cui il dipendente abbia temporaneamente svolto mansioni superiori per esservi stato adibito nella ricorrenza dei presupposti contemplati da detta disposizione (TAR Umbria, 2 gennaio 2014, n. 5; TAR Calabria, Reggio Calabria, 18 giugno 2013, n. 419; TAR Piemonte, sez. I, 27 febbraio 2009, n. 538)”.
11 Novembre 2024 | dipendente, rapporto di lavoro