na recente pronunzia del 27 settembre 2024, nel riformare una sentenza della Corte di Appello di Firenze, sancisce alcuni importanti principi in tema di conferimento di incarichi dirigenziali (o di posizione organizzativa). Si afferma, difatti, che “Ai fini della verifica del rispetto dei principi di correttezza e buona fede da parte del datore di lavoro pubblico che conferisca incarichi con determinazioni negoziali di natura privatistica scegliendo tra più aspiranti, deve infatti ritenersi imprescindibile (Cass., n. 36209 del 2023) che l’Amministrazione dia contezza dei criteri della scelta con una congrua motivazione, trovando applicazione i medesimi principi espressi da questa Corte con riferimento al conferimento di incarichi dirigenziali nell’ambito del pubblico impiego privatizzato. Questa Corte ha affermato che tale conferimento integra una determinazione negoziale di natura privatistica, per l’adozione della quale l’amministrazione datrice di lavoro è tenuta, alla stregua delle clausole generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375, c.c. (e degli stessi principi evocati dall’art. 97 Cost.), ad una valutazione comparativa con gli altri candidati che contempli adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e sia sorretta da una congrua motivazione circa i criteri seguiti e le ragioni giustificatrici delle scelte adottate (Cass. n. 6485/2021)”. Orbene, nella specie, è accaduto che “la sentenza impugnata, pur avendo ritenuto che la natura discrezionale della procedura comporta, come logico corollario, che il sindacato giurisdizionale possa essere condotto solo nei limiti in cui vengono allegati e provati comportamenti discriminatori, ovvero contrari ai principi di buona fede e correttezza, non si è espressa sull’esistenza e sulla congruità di una motivazione che giustificasse le scelte effettuate dall’Ente all’esito delle previste procedure selettive e va, pertanto, cassata sul punto. Da tempo questa Corte, chiamata a pronunciare sulla posizione giuridica soggettiva dell’aspirante alla promozione nell’ambito dell’impiego privato, ha evidenziato che a fronte dell’obbligo contrattuale del datore di lavoro di procedere alla valutazione comparativa dei titoli e della capacità professionale dei partecipanti alla selezione, sorge in capo a ciascun candidato una posizione soggettiva di credito, con la conseguenza che, ove la prestazione non venga correttamente adempiuta dal datore, il dipendente-creditore può esercitare sia l’azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione delle operazioni concorsuali, sia l’azione di risarcimento del danno (cfr. (Cass., n. 26966 del 2019)”.