La circolarita’ degli incarichi dirigenziali pubblici vale anche per quelli sanitari: da direttore di struttura complessa a semplice, senza ritorno

Un direttore di struttura complessa lamentava di essere stato “declassato” a direttore di struttura semplice alla scadenza del primo incarico. Orbene, secondo la Suprema Corte, con sentenza del 24 settembre 2024, anche gli incarichi della dirigenza sanitaria non si sottraggono ai principi generali valevoli per tutta la dirigenza pubblica e sanciti dall’art. 19, comma 1, D. Lgs. n. 165 del 2001 nella parte in cui stabiliscono l’inapplicabilità dell’articolo 2013 cod. civ.. Difatti, anche alla luce dell’art. 9, comma 32 del D. L. n. 78 del 2010, si è inteso rafforzare “la discrezionalità della amministrazione, liberandola da vincoli di garanzia economica e superando le diverse disposizioni della contrattazione collettiva; il testo della norma è, tuttavia, chiaro nel riferire la disciplina alla sola ipotesi di scadenza dell’incarico dirigenziale, senza alcun richiamo testuale alla fattispecie della revoca anticipata e, per tale ipotesi di scadenza naturale dell’incarico, ne consente l’attribuzione di uno diverso ed anche di valore economico inferiore (così: Cass., Sez. L, n. 32386 del 08/11/2021)”. Sicché, nel caso di specie, è stato ritenuto che “l’attribuzione, nell’ambito di un complessivo riassetto organizzativo aziendale, dell’incarico di responsabile di struttura semplice, in luogo di quello, precedentemente rivestito, di responsabile di struttura complessa, non comportasse un demansionamento (sul punto Cass. n. 15603/2024) e che non vi fossero in ogni caso elementi per configurare un diritto al risarcimento del danno patrimoniale”, visto che non ricorreva un’ipotesi “di revoca anticipata dell’incarico di direttore di struttura complessa che è stato, anzi, prorogato fino all’emissione dell’Atto Aziendale, preservandone la naturale scadenza e le condizioni economiche fino a quel momento in godimento”.

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