Il TAR della Toscana, nella già commentata sentenza del 17 luglio 2024, affronta un altro tema di sicuro interesse, ossia il rilievo (almeno sul piano probatorio) di eventuale atti di indagine penale svolti in procedure concorsuali. La questione, che intercetta soprattutto i concorsi dei docenti universitari (almeno a leggere i quotidiani), viene risolta in modo del tutto convincente. Infatti, si dà atto del “principio di utilizzabilità delle intercettazioni svolte nel corso delle indagini preliminari e inerenti ipotesi di reato commesse nell’ambito della stessa procedura selettiva e, ciò, anche in applicazione del principio dell’atipicità dei mezzi di prova che vige nell’ambito del processo amministrativo (Cass., sez. V, 10/12/2019 n.32185; Cons. Stato; VI, 29/01/2008 n. 226; TAR Toscana sez. I, n.573/2022)” e ciò in modo non dissimibile da quanto accade nei procedimenti disciplinari (così ancora la sentenza “precedenti pronunce che,seppur con riferimento alla fattispecie dei procedimenti disciplinari, hanno affermato l’utilizzabilità di detti elementi di indagine e, ciò, considerandoche il divieto di utilizzazione di cui all’art. 270 c.p.p. riguarda il processopenale, deputato all’accertamento delle responsabilità che pongono arischio la libertà personale dell’imputato (in questo senso T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, 07/09/2022, n. 67)”. Contestualmente si evidenzia che, in ogni caso, le eventuali risultanze delle indagini penali devono essere tali da integrare in modo pieno ed effettivo quegli “elementi indiziari univoci, suscettibili di incidere così gravemente sulla legittimità di una procedura concorsuale che, in quanto tali, non possono essere trascurati o relegati nell’irrilevanza di elementi privi della “certezza” della prova, da formarsi nel corso di un dibattimento e nell’ambito del processo penale”. E, nel caso di specie, tale prova non è stata ritenuta in alcun modo raggiunta.