Con sentenza del 17.07.2024, il TAR della Toscana si occupa di un tema invero assai particolare e di rilievo. In un concorso per professore universitario, uno dei candidati aveva censurato innanzitutto gli atti con cui, “in corso d’opera” (ovvero di svolgimento del concorso), era stata modificata la composizione della commissione. Si afferma, difatti, che le relative censure sono inammissibili per difetto di interesse, avendo formato oggetto di impugnazione “degli atti endoprocedimentali, insuscettibili di capacità lesiva e di autonomaimpugnazione, in assenza dell’adozione di un provvedimento finale. 1.2 Si consideri inoltre che, la Commissione dimissionaria e nominata con il decreto n.-OMISSIS-, aveva compiuto pochissimi atti, essendosi limitata a predeterminare i criteri di valutazione dei titoli dichiarati dai candidati e ad individuare i candidati che avrebbero dovuto sostenere la prova didattica, senza procedere ad esaminare e valutare il curriculum vitae dei partecipanti alla procedura e all’attribuzione dei relativi punteggi. 1.3 Ne consegue come non si è dimostrato il venire di un’effettiva ereale lesione nei confronti del ricorrente, non essendo stato chiarito quale fosse l’interesse legittimo oggetto di tutela e l’effettiva utilità che potrebbe derivare allo stesso ricorrente dall’eventuale annullamento di atti endoprocedimentali, che si limitano a disporre la nomina di una nuova commissione, in sostituzione di una precedente si era appena insediata”.
14 Agosto 2024