Contro il concorso pubblico meramente “nozionistico”

Contro il concorso pubblico meramente “nozionistico”Il TAR della Toscana, con sentenza della fine del mese di giugno 2024, si è pronunziato su una fattispecie di non poco interesse. Invero, nell’occuparsi dell’annullamento in via di autotutela degli atti di un concorso pubblico indetto da un ente locale per l’assunzione di un dirigente perché le prove avrebbero avuto un contenuto esclusivamente “nozionistico”, ha pienamente condiviso l’impostazione dell’ente pubblico alla luce della nuova disciplina dell’art. 28 D. Lgs. n. 165 del 2001 e delle linee guida adottate con il DM 28 settembre 2022. Invero statuisce il TAR della Toscana “è chiaro pertanto l’intento generale del legislatore di introdurre, per le specifiche procedure di accesso per la dirigenza, criteri di selezione omogenei e idonei a valutare non soltanto le mere conoscenze teoriche, ma anche la capacità di fornire soluzioni appropriate a problemi concreti e, in generale, l’idoneità a rivestire il ruolo di dirigente che richiede capacità manageriali diverse ed ulteriori rispetto a quelle richieste al un funzionario pubblico”. Ed è il caso di aggiungere che è stato ulteriormente chiarito che tale nuova funzione dei concorsi pubblici (ovvero oggetto del correlato accertamento professionale) già discendeva dalla direttiva adottata dal Dipartimento della Funzione pubblica nel 2018 in attuazione dell’art. 35, comma 5.2. del d.lgs. n. 165 del 2001. Sicché il TAR Toscana, scrutinando le prove d’esame (scritta, pratica ed orale) che avevano cadenzato il concorso, ha ritenuto pienamente condivisibile la decisione dell’Ente locale che aveva ritenuto le medesime non in linea con la capacità di verificare il possesso di effettive e concrete “capacità manageriali, gestorie e relazionali”.

a cura dello Studio legale Avv. Mauro Montini 
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