Una recente sentenza del TAR della Toscana della fine del mese di maggio 2024 affronta in modo a dir poco convincente il tema della decorrenza dei termini del procedimento disciplinare, in caso di condanna penale, di un appartenente alla polizia penitenziaria. Si afferma, difatti, che i termini del procedimento “ debbano essere fatti decorrere dalla data di comunicazione ufficiale della sentenza penale irrevocabile e non dalla data di pubblicazione della stessa. E’ giurisprudenza pacifica che “ai sensi dell’art. 6, comma 4, d.lgs. n. 449 del 1992, il procedimento volto all’irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione nei confronti di agenti della polizia penitenziaria deve essere proseguito o promosso entro 180 giorni decorrenti dalla data in cui l’Amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna per poi essere definito nei successivi novanta giorni, con la conseguenza che la sanzione disciplinare in parola deve essere inflitta entro 270 giorni dalla predetta notizia” (Cons. Stato, sez. V, 1° febbraio 2023, n. 1808 che richiama Cons. Stato, sez. IV, 5 settembre 2013, n.4456; T.A.R. Campania, sez. VII , 29 dicembre 2018, n. 7428 e T.A.R. Lazio, sez. I , 9 marzo 2017, n. 3260. Sul punto, si richiama anche quanto evidenziato dalla Corte Costituzionale: “Tuttavia, con la sentenza n. 186 del 2004, intervenuta dopo una consolidata attuazione, anche nel procedimento disciplinare, dei principi sul procedimento amministrativo, la Corte ha operato un diverso bilanciamento degli interessi, ritenendo irragionevole e contrario al principio di buon andamento dell’amministrazione il far decorrere il termine per instaurare il procedimento dalla conclusione del giudizio penale con sentenza irrevocabile, anziché dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione. E ciò in considerazione del fatto che, non prevedendosi che l’amministrazione sia posta a conoscenza del termine iniziale (sentenza penale irrevocabile di condanna) per l’instaurazione del procedimento, ed imponendosi lo svolgimento di un’attività per la conoscenza di questo dato, si espone l’amministrazione stessa al rischio dell’infruttuoso decorso del termine decadenziale, rendendo così più difficoltosa ed incerta la stessa applicazione delle sanzioni…Al contrario, stabilizzata nell’ordinamento la riconduzione di tutte le sanzioni disciplinari, compresa la destituzione, nell’alveo del relativo procedimento amministrativo, in una prospettiva di autonomia dal processo penale, il buon andamento dell’azione amministrativa sollecita un’interpretazione che valorizzi l’intervenuta conoscenza da parte dell’amministrazione della sentenza di non doversi procedere. Solo in tal modo, infatti, è possibile assicurare un corretto bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti che vengono in rilievo nel procedimento. Dunque, proprio in considerazione delle ragioni indicate dal rimettente con riferimento al caso della sentenza di improcedibilità dell’azione in forza di estinzione del reato per prescrizione, sussiste l’esigenza che il dies a quo per l’amministrazione decorra dalla conoscenza effettiva, così come effettive sono le garanzie procedimentali di cui si avvale il dipendente” (Corte cost. 21 marzo 2014, n. 51)”.