Il testimone dello sposo può fare il commissario in un concorso a cui partecipa la sposa?

Il TAR Umbria- Perugia, con sentenza del 25 marzo 2023, affronta un caso piuttosto curioso in cui un università aveva annullato, in via di autotutela amministrativa, un concorso in ragione della circostanza che uno dei componenti della commissione di valutazione era stato testimone di nozze dello sposo in occasione del matrimonio della candidata poi risultata vincitrice. Orbene il Giudice amministrativo ritiene gli assunti della ricorrente non condivisbili, dato che “muovono dalla considerazione della figura del testimone di nozze come soggetto rispetto alla cui designazione il rapporto personale con i nubendi sarebbe del tutto privo di significatività, essendo egli incaricato soltanto di attestare lo scambio dei consensi degli sposi, quasi fosse il testimone di un atto notarile, preso (e non “prescelto” o “eletto”) soltanto perché assista al relativo compimento, o il teste da esaminare in sede giudiziale, citato in giudizio solo perché ha assistito ad un fatto rilevante per il processo. Ora, sebbene secondo la legge i testimoni di nozze partecipino passivamente alla celebrazione del matrimonio, senza esprimere alcuna volontà e senza che sia loro richiesta alcuna dichiarazione sull’assenza di eventuali impedimenti al matrimonio (che viene accertata, prima della celebrazione, dall’Ufficiale di stato civile), la rappresentazione proposta dall’odierna ricorrente collide in maniera evidente con la comune esperienza, che vede la scelta dei testimoni di nozze ricadere normalmente sui familiari più vicini o sugli amici più stretti, in quanto ritenuti a maggior titolo coinvolti nel percorso di unione dei nubendi e perciò anche della successiva vita coniugale. Il testimone di nozze, dunque, non è persona “presa a caso” dai nubendi, ma è un familiare o un amico tra i più stretti che già gode della fiducia degli sposi. Sotto altro aspetto, è del tutto irrilevante la circostanza per cui, nel caso di specie, il commissario non astenutosi avrebbe ricoperto il ruolo di testimone dello sposo e non dell’odierna ricorrente. Infatti, le disposizioni del codice civile che menzionano i testimoni di nozze (artt. 10-OMISSIS-, 110 e 13-OMISSIS-) non assegnano alcun rilievo al fatto che gli stessi siano scelti dall’uno o dall’altra dei nubendi, di talché anche l’atto di matrimonio prodotto dalla ricorrente nel presente giudizio reca un elenco unico dei testimoni, che non sono distinti tra quelli dello sposo e quelli della sposa”. In conclusione c’è poco da fare, ci sono testimoni e testimoni, e quelli delle nozze sono troppo speciali per non essere incompatibili.

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