L’indennità sostitutiva delle ferie va inclusa anche nel calcolo dell’indennità di buona uscita o di fine servizio del personale pubblico

Nell’affrontare il tema del computo dell’indennità di buona uscita (o di quella di fine servizio) del personale pubblico non ancora assoggettato al regime del TFR, la Suprema Corte, con sentenza dei primi di aprile 2024, opera una precisazione di particolare rilievo. Invero, viene innanzitutto rilevato che l’indennità in questione possiede una natura mista “che, in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito dall’art. 36 Cost. – ed ulteriormente sancito dall’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l’indennità sostitutiva che ha, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l’opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l’istituto delle ferie è destinato e, per altro verso, costituisce erogazione di indubbia natura retributiva, perché non solo è connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell’attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe, invece, dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali, restando indifferente l’eventuale responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle stesse”. Sicché conclude perentoria la Suprema Corte “alla natura retributiva e alla sottoposizione a contribuzione previdenziale ex art. 12 della legge n. 153 del 1969 dell’indennità sostitutiva per le ferie non godute consegue che la stessa va calcolata ai fini della determinazione dell’indennità di buonuscita”. E nella medesima prospettiva “ancorché l’indennità di buonuscita non possa essere considerata salario differito, diversamente dal TFR, essa è pur sempre calcolata, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973, considerando la retribuzione annua lorda e ‹‹gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale››, fra cui figura l’indennità sostitutiva per ferie non godute”.

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