La società in house di un ente locale può utilizzare la graduatoria del proprio ente pubblico di controllo per le assunzioni?

Il Tribunale di Siena, con sentenza dei primi di aprile 2024 in un contenzioso curato dallo Studio Legale Montini, affronta un tema di particolare interesse, ossia la possibilità per una società in house di un ente locale di avvalersi di una graduatoria, formata dal proprio socio pubblico di controllo assoluto, al fine di assumere il proprio personale, nel rispetto delle previsioni dell’art. 19 del D. Lgs. n. 175 del 2016. Il Giudice del Lavoro conclude ritenendo, in modo del tutto condivisibile, che la disciplina di legge sull’utilizzo delle graduatorie, da parte di enti diverse da quelli che le hanno formate, sia del tutto legittimo, dato che “delle due l’una. O si conduce (come riterremmo consentito) una assimilazione, anche ai fini di nostro interesse, tra amministrazione pubblica e società in house a controllo analogo – e la norma appare in tal caso anche formalmente osservata – o si accentua (come sostengono i ricorrenti e la ricorrente) la dissimilitudine – ma la norma in tal caso non pone un divieto di utilizzazione ad opera della in house…Esclusione di obbligo, dunque, ma non impedimento alla utilizzazione di procedura concorsuale, come di utilizzazione di procedura concorsuale di altro soggetto pubblico su base convenzionale, muovendo dalla evidente esigenza di condividere lo scorrimento della graduatoria da parte dell’amministrazione interessata (nella specie: la società in house interamente partecipata dal Comune) con quella che ne è titolare (il Comune stesso) e che deve esprimere il proprio assenso”.

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