Il TAR Campania- Salerno, in una sentenza del 24 febbraio 2024, affronta una tematica di un qualche possibile rilievo pratico. Era, difatti, accaduto che alcuni candidati ad un concorso per “Collaboratori Sanitari Professionali-Fisioterapisti”, esclusi nella fase preselettiva, avessero, in sede cautelare, ottenuto l’ammissione con riserva alle prove d’esame del concorso e, quindi, almeno due si fossero collocati nel novero dei vincitori seppure la costituzione del rapporto di lavoro fosse stata espressamente subordinata alla definizione del giudizio. Orbene il TAR Salerno afferma che “il fatto che le ******* abbiano superato tutte le fasi selettive del concorso utili alla determinazione del punteggio finale conseguendo, infine, l’idoneità concorsuale, non può che determinate un effetto di assorbimento rispetto all’esito negativo della prova preselettiva, la cui legittimità è oggetto di ricorso, che, contrariamente alle prove successive, non svolge una funzione di valutazione del candidato tant’è che il punteggio non concorre alla formazione della valutazione finale. Nello specifico, considerato quanto precede, può essere richiamato il precedente ai sensi del quale “Nella procedura concorsuale di specie, il segmento concorsuale eventuale della fase preselettiva rappresenta, come ben dedotto da parte appellante, mera scrematura iniziale non funzionale alla determinazione del punteggio finale, nemmeno idonea a saggiare la selezione meritocratica degli aspiranti. Gli odierni appellanti sono stati ammessi alla partecipazione alle prove scritte del concorso, successivamente sostenuto e superato, nelle calendarizzate date e per i rispettivi profili, nonché al successivo tirocinio formativo – stage pratico applicativo in corso di svolgimento – che precede l’iter d’inserzione nelle graduatorie finali. Gli appellanti sono stati autorizzati ai fini partecipativi; hanno superato la prova scritta, che a differenza della preselettiva concorrerà nella determinazione del punteggio finale; hanno avviato il tirocinio formativo, presso l’Ente locale di riferimento, in fase di completamento e senza subire alcuna contestazione ai fini partecipativi. Il giudizio positivo formulato dall’amministrazione si pone, dunque, su di una circostanza esterna e sopravvenuta rispetto a quella precedente di non ammissione, ragion per cui il principio dell’assorbimento, come sopra declinato, ben può trovare applicazione” (Cons. St., n. 5468/2021). Negli stessi termini “Il precedente giudizio negativo è stato, dunque, assorbito nel nuovo giudizio positivo, come già conclude la giurisprudenza di questo Consiglio in tema di rapporto fra giudizio scolastico di non ammissione ad esami e di giudizio positivo espresso dalla commissione d’esame, nei casi di ammissione con riserva alle prove” (Cons. St., ad. plen., 27 febbraio 2003 n. 3)”. In conclusione viene dichiarata l’improcedibilità del ricorso visto che la fase preselettiva deve ritenersi definitivamente travolta dal superamento delle successive prove d’esame che attestano,su un piano logico giuridico, la piena idoenità di quei candidati.