L’UPD (ovvero l’ufficio di disciplina) e’ parziale e di parte?

La risposta a questa domanda è assai meno scontata di quanto possa sembrare e muove da una sorta di principio di realtà che fa del potere disciplinare uno dei connotati tipici del rapporto di lavoro subordinato e dei correlati poteri di direzione che spettano al datore di lavoro privato o pubblico che sia. Sicché, come ribadito da una sentenza della Suprema Corte dei primi giorni di febbraio 2024, “In termini generali, si deve qui ricordare che “Il principio di terzietà, sul quale riposa la necessaria previa individuazione dell’ufficio dei procedimenti, postula solo la distinzione sul piano organizzativo fra detto ufficio e la struttura nella quale opera il dipendente, sicché lo stesso non va confuso con la imparzialità dell’organo giudicante, che solo un soggetto terzo rispetto al lavoratore ed alla amministrazione potrebbe assicurare. Il giudizio disciplinare, infatti, sebbene connotato da plurime garanzie poste a difesa del dipendente, è comunque condotto dal datore di lavoro, ossia da una delle parti del rapporto che, in quanto tale, non può certo essere imparziale, nel senso di essere assolutamente estraneo alle due tesi che si pongono a confronto” (Cass. n. 1753/2017, ex multis)”. Sicché, in buona sostanza, esso può coincidere anche con una qualsiasi struttura dell’ente pubblico e non essere necessariamente costituito ad hoc, atteso che “la disposizione di legge (ovvero l’art. 55 bis, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 2001- n.d.a.), in base alla sua ratio, come sopra riportata, non richiede la costituzione di un apposito ufficio, che si occupi esclusivamente dei procedimenti disciplinari, né l’individuazione esplicita di una determinata figura quale responsabile dell’ufficio o di altre figure quali componenti di un obbligo necessariamente collegiale”. Insomma conclude la Suprema Corte, nel sistema del D. Lgs. n. 165 del 2001, è condizione necessaria e sufficiente che l’UPD coincida con “un soggetto non appartenente alla struttura nella quale opera” il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare e neppure rileva a sostegno dell’eventuale carattere collegiale dell’organo la circostanza di mero fatto “che alla sua audizione erano presenti tre esponenti…Il che però evidentemente non basta per dire che le tre persone fossero tutte componenti dell’organo giudicante e che fossero presenti a tale titolo, piuttosto che con una mera funzione di assistenza” all’organo (monocratico) disciplinare.

a cura dello Studio legale Avv. Mauro Montini 
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