Il Consiglio di Stato, confermando i precedenti orientamenti già formatisi sul punto, ha chiarito che il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute spetta solo quando sia certo che la loro mancata fruizione non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia ad esso comunque imputabile.
Nel posto all’esame del Collegio, in particolare, il finanziere, il quale era stato collocato in aspettativa per infermità e dichiarato inabile al servizio il giorno prima del suo decesso, aveva espressamente richiesto espressamente e volontariamente di non convertire i giorni di licenza ordinaria maturati in licenza straordinaria, circostanza che ha comprovato la possibilità concreta di fruire delle ferie sebbene rifiutate esplicitamente dall’interessato.