Nell’esaminare una censura diretta a lamentare la violazione delle regole dell’anonimato il TAR del Lazio, con sentenza del 22 gennaio 2024 n.1040, precisa che “la commissione ha consegnato ai candidati, in occasione di ogni prova scritta sostenuta, due buste (una busta grande sulla quale apporre il codice numerico consegnato al candidato e nella quale inserire l’elaborato e una busta piccola sigillata contenente i dati anagrafici) e, al termine del secondo giorno di prove, ha proceduto all’apertura dei plichi con ordinamento delle buste secondo il loro ordine progressivo e alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un’unica busta, priva di qualunque segno, dopo aver staccato il codice identificativo da ciascun plico; successivamente ha quindi proceduto all’estrazione casuale della prima busta sigillata contrassegnata da un codice alfanumerico (A1)”. Orbene, muovendo da tale assunto, il Giudice amministrativo conclude che tale procedura appare conforme al dettato dell’art. 14, co. 3 e 4, d.P.R. n. 487/94, in base al quale “3. Al termine di ogni giorno di esame è assegnato alla busta contenente l’elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato. 4. Successivamente alla conclusione dell’ultima prova di esame e comunque non oltre le ventiquattro ore si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un’unica busta, dopo aver staccata la relativa linguetta numerata”.
L’assegnazione di un codice numerico a ogni candidato in sede di esame da apporre sulla busta risponde, dunque, all’evidente finalità di assicurare l’abbinamento delle prove del candidato e non appare lesiva del principio dell’anonimato, avendo la commissione provveduto a rimuovere tale codice dopo aver effettuato l’accoppiamento delle buste, inserendole, poi, in una busta priva di qualsivoglia elemento identificativo”.