Quali sono gli effetti dell’ammissione con riserva ad un concorso pubblico?

Il TAR del Lazio-Roma, con un’interessante sentenza del 22 gennaio 2024, rammenta quali siano gli effetti e gli ambiti della ammissione con riserva ad un concorso pubblico conseguente ad una misura cautelare (cd. sospensiva) dello stesso giudice amministrativo. Si ribadisce, difatti, che si tratta di un provvedimento giudiziale a carattere provvisorio, atteso che “l’ammissione con riserva ad un concorso e/o corso disposta in esecuzione di un’ordinanza cautelare consente sì la partecipazione al concorso e/o al corso ma esclusivamente in virtù – come noto – di “un provvedimento ontologicamente caratterizzato dalla strumentalità e dalla interinalità (o provvisorietà)”, destinato – in quanto tale – a perdere ogni effetto con la definizione del giudizio, indipendentemente, peraltro, dall’esito di quest’ultimo (cfr., tra le altre, C.d.S., 28 novembre 2019, n. 8152)”. Insomma è innegabile che “l’ammissione con riserva disposta in esecuzione di un’ordinanza cautelare mira, infatti, a produrre il solo effetto di impedire, pendente il giudizio, il protrarsi della lesione lamentata, consentendo la partecipazione al concorso, mentre gli altri effetti conseguono al passaggio in giudicato della pronuncia di merito favorevole emessa da parte del giudice amministrativo, la sola idonea a rimuovere dalla realtà giuridica l’atto d’esclusione e/ di mancata ammissione e, dunque, a porre in capo all’Amministrazione l’obbligo di attribuire alla parte vittoriosa tutti i vantaggi che le derivano dal superamento del concorso e/o del corso, rese inattaccabili dallo scioglimento positivo della predetta riserva”. Pertanto “la ratio di tale meccanismo risiede nel fatto che l’esclusione e/o la non ammissione di un candidato ad un concorso e/o ad un corso non è una statuizione che consegue ad un sub-procedimento avente connotati di autonomia e specialità rispetto all’unico procedimento finalizzato alla selezione dei soggetti vincitori e/o dei soggetti ammessi, onde anche l’eventuale evoluzione del procedimento selettivo e il superamento stesso delle prove da parte del candidato non sono di per sé sintomatici del positivo scrutinio dei requisiti di ammissione, operazione che può essere postergata fino all’approvazione della graduatoria, ma è ineludibile e ha effetto preclusivo su ogni favorevole sorte degli esami e sul conseguimento dell’impiego e/o del titolo (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. VI, 14 gennaio 2020, n. 372)”. Sicché è solo con la sentenza finale di eventuale accoglimento nel merito del ricorso che tale provvedimento giudiziale consolida definitivamente i suoi effetti.

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