Dequotazione del concorso pubblico ed elenco di idonei ex art. 3bis d.l. n. 80 del 2021

Il TAR del Lazio- Roma, con un’interessante sentenza del 22 gennaio 2024, si interroga sulla natura concorsuale o meno dei procedimenti scaturiti dall’applicazione della disciplina dell’art. 3 bis D.L. n. 80 del 2021 che era stata indetta da un ente locale per la formazione di un elenco di idonei per l’assunzione di un’unità di personale con qualifica di “istruttore amministrativo” afferente all’area degli istruttori (già categoria C – posizione economica C1). Orbene il TAR del Lazio, dopo aver richiamato il testo della norma, precisa che “ la disposizione in parola – che, a detta di molti interpreti, rappresenta un ulteriore tassello di un processo di progressiva “dequotazione” del concorso pubblico quale modalità ordinaria di accesso alle posizioni lavorative alle dipendenze della pubblica amministrazione – presenta evidenti affinità e parallelismi con quella prevista, per le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, dai commi 5 e 9 dell’art. 1 del medesimo d.l. n. 80/2021, i quali stabiliscono che, al fine di individuare personale specificamente destinato a realizzare progetti di cui le amministrazioni in questione hanno la diretta titolarità di attuazione, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il portale del reclutamento di cui all’articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, istituisca uno o più elenchi ai quali può iscriversi (comma 5, lett. b) “personale in possesso di un’alta specializzazione per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato”, previo svolgimento di procedure idoneative svolte ai sensi dell’articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, con previsione della sola prova scritta, “alle quali consegue esclusivamente il diritto all’inserimento nei predetti elenchi in ordine di graduatoria, sulla base della quale le amministrazioni attingono ai fini della stipula dei contratti” (comma 9)”. Orbene, su tale assunto richiamando anche un proprio precedente (sent. n. 16258 del 2.11.2023), dichiara il proprio difetto di giurisdizione atteso che “ci si trova comunque dinanzi allo svolgimento di una procedura idoneativa che, a differenza del modello concorsuale pubblico previsto dall’ordinamento vigente, si connota non per una selezione aperta alla partecipazione di qualunque cittadino in possesso dei requisiti previsti dalla legge (e, per l’accesso ad impieghi non comportanti la partecipazione all’esercizio di funzioni sovrane, esperibile anche di cittadini di altri paesi membri dell’UE), bensì per lo svolgimento di una procedura competitiva esclusivamente tra i soggetti iscritti nell’elenco di cui all’art. 3-bis, comma 1, del d.l. n. 80/2021 nel caso in cui sussista una pluralità di soggetti interessati all’assunzione per il profilo professionale di cui abbisogna l’ente locale; – d’altronde diversamente opinando, ossia nel senso della piena assimilazione delle procedure idoneative in questione al concorso pubblico, non avrebbe alcun senso la previsione contenuta all’art. 3-bis, u.c., d. l. citato, secondo la quale “Le procedure selettive bandite ai sensi del presente articolo sono soggette alle forme di pubblicità previste a legislazione vigente”, precisazione quest’ultima del tutto superflua ove le cennate procedure fossero in tutto e per tutto sottoposte all’imperio del complesso normativo disciplinante il concorso pubblico”.

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