É legittimo un bando di concorso di un ente del ssn per collaboratore tecnico professionale – biologo (area dei professionisti della salute e dei funzionari)?

Il TAR del Friuli Venezia Giulia, con sentenza dell’11 gennaio 2024, aderisce in modo convinto all’orientamento del Giudice amministrativo secondo il quale “la questione giuridica che qui viene in rilievo, riguardante l’inquadramento contrattuale dei biologi, s’appalesa analoga, pur nella sopravvenienza del nuovo contratto collettivo, a quella già affrontata dal Consiglio di Stato, che, sia in sede consultiva che in sede giurisdizionale, è pervenuto alla condivisibile conclusione di ricondurre tale figura professionale (analogamente a quella dei chimici) alla dirigenza sanitaria (ex multis, ordinanza Cons. Stato, sez. IV, n. 126 del 16.1.2023; sentenze Cons. Stato, Sez. IV, 7 luglio 2021 n. 5167; 8 luglio 2021 n. 5195; parere Cons. Stato, sez. I, 17 giugno 2019 n. 1735)”, sottolineando, tra l’altro, che “il nuovo C.C.N.L. del comparto sanità, entrato in vigore da novembre 2022, non pare, infatti, avere apportato rilevanti elementi innovativi e modificativi rispetto al precedente C.C.N.L., tali da consentire, allo stato, di mutare il su indicato orientamento giurisprudenziale”. Insomma, a detta del Giudice amministrativo di Trieste, “laddove il bando prevede, quale requisito specifico di accesso, anche l’abilitazione all’esercizio della professione di Biologo e l’iscrizione al relativo Albo professionale, l’Amministrazione intende assumere ed adibire i candidati risultati vincitori allo svolgimento delle competenze e delle funzioni proprie della professione, per cui gli stessi risultano abilitati, professione che va, necessariamente, ricondotta alla dirigenza sanitaria”.

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