Incarichi ex art. 110 D. Lgs. n. 267 del 2000 e natura del rapporto di lavoro

La Sezione Lavoro della Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 20 febbraio 2023, torna ad occuparsi di una particolare tipologia di incarichi, ossia di quelli conferiti dagli enti locali nelle forme dell’art. 110 del D. Lgs. n. 267 del 2000. Viene innanzitutto affermato che la disciplina in questione risulta pienamente compatibile con il sorgere di un rapporto di lavoro suordinato, atteso che “una cosa è la natura giuridica del rapporto instaurato (subordinata, autonoma o altro), altra la fonte normativa che legittima e regola quella assunzione”. E parimenti neppure rileva la circostanza che, nella specie, l’assunzione fosse avvenuta senza il previo espletamento di una selezione pubblica, trattandosi di “di questione della quale dovrebbero, casomai, dolersi gli altri aspiranti allo stesso incarico che non hanno ottenuto il posto di lavoro”. Alla luce di tali premesse la Corte di Appello di Firenze, rilevato che “i contratti hanno sempre avuto ad oggetto la medesima funzione e che hanno coperto un arco temporale pari a 12 anni”, ha concluso “che tali assunzioni (certamente le prime due) fossero illegittime in quanto non avvenute in presenza di “esigenze gestionali straordinarie”, come richiede la Corte di Cassazione. Del resto, non sembra potersi dubitare che i “servizi tecnici” siano una funzione fondamentale nell’attività di amministrazione demandata ad un Comune”. Da qui il riconoscimento del diritto del ricorrente al cosiddetto “danno comunitario”, liquidato nella misura massima di 12 mensilità neppure essendosi maturata alcuna decadenza atteso che la “questione di decadenza sollevata dal Comune appellato” risulta infondata “perché, trattandosi di contratti di lavoro che si sono succeduti senza soluzione di continuità, il termine di cui all’art. 32 legge 183/2010 decorre dalla conclusione dell’ultimo contratto (in tal senso la Cass. ord. 8038 del 2022)” .

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