La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza della fine di luglio 2023, si occupa di un tema di indubbio rilievo, ovvero dell’eventuale efficacia preclusiva, al sorgere di nuovi rapporto di lavoro con un ente pubblico, di un precedente recesso per mancato superamento del periodo di prova. Invero, nell’interpretare la disposizione dell’art. 2, comma 3 del DPR n 487 del 1994, la Suprema Corte chiarisce, con un ambito applicativo che travalica i confini del personale della scuola, che la risoluzione per mancato superamento del periodo di prova pur potendo riferirsi alla più ampia nozione di dispensa dal servizio si distingue dagli istituti della dispensa dal servizio per inidoneità fisica o incapacità o persistente insufficiente rendimento.
L’inidoneità fisica, infatti, presuppone l’impossibilità, assoluta o relativa, allo svolgimento delle mansioni, derivante dalle condizioni di salute psico-fisica dell’impiegato, mentre l’incapacità (nella specie didattica, che rende il docente non idoneo alla funzione,) consiste nell’inettitudine assoluta e permanente a svolgere le mansioni inerenti l’insegnamento, inettitudine che deriva da deficienze obiettive, comportamentali, intellettive o culturali, che solo come conseguenza inducono prestazioni insoddisfacenti. Lo scarso rendimento, infine, si configura qualora quello stesso effetto venga prodotto, non da un’oggettiva assenza di capacità, bensì da insufficiente impegno o dalla violazione dei doveri di ufficio.
E conclude la Suprema Corte che “diversamente, il periodo di prova è diretto ad attuare un esperimento mediante il quale sia il datore di lavoro che il lavoratore possono verificare la reciproca convenienza del contratto, accertando il primo le capacità del lavoratore e quest’ultimo, a sua volta, valutando l’entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto (si v., Cass., n. 26669 del 2018), e il mancato superamento dello stesso esaurisce i suoi effetti nel recesso del datore di lavoro dal rapporto contrattuale cui accede”.
Sicché tale tipologia di recesso non può ritenersi di per se sola impeditiva al sorgere di altri successivi rapporti di lavoro con un ente pubblico.