Whistlewblowing e tutela cautelare

Il Tribunale di Milano si è recentemente pronunciato sulla nuova normativa in materia di tutela del whistleblowing, ossia colui che segnala illeciti sul posto di lavoro, affermando che nei confronti di tutte le segnalazioni presentate prima dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 24/2023 (15 luglio 2023) non può trovare applicazione la tutela cautelare di cui all’art. 19, comma 4 del richiamato decreto legislativo, ma – laddove ne ricorrano i presupposti – è applicabile la tutela cautelare generale ex art. 700 c.p.c..
Dunque, posto che nel caso in esame secondo il Giudice di merito sussistevano sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora, la domanda del ricorrente è stata accolta, con condanna dell’Azienda a provvedere all’immediata reintegra in servizio del dipendente nonché alla corresponsione in favore del medesimo delle retribuzioni maturate per tutta la durata della sospensione cautelare.

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