Il Consiglio di Stato, con sentenza della seconda metà di marzo 2023, affronta una questione di non poco conto. Infatti, nell’ambito di un giudizio di ottemperanza di una sentenza del Giudice del Lavoro recante la condanna di una ASL al risarcimento dei danni da demansionamento, rileva come la ASL avesse illegittimamente sottoposto le somme liquidate a tassazione e contribuzione. Orbene, rilevato che la sentenza del Giudice ordinario, aveva avuto a oggetto il risarcimento del danno da demansionamento e in relazione alla predetta materia, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è oramai ferma nel ritenere che “Le somme corrisposte al lavoratore a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento, non costituiscono reddito e di conseguenza, il versamento delle ritenute, effettuato dal datore di lavoro/sostituto d’imposta, non è dovuto ab origine.” (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 03/02/2021, n. 2472; Cass. civ. Sez. V, 19/03/2010, n. 6754). Peraltro, che il risarcimento per demansionamento è considerato danno emergente e non è soggetto a tassazione lo chiarisce adesso anche l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 185 dell’8 aprile 2022. Altrettanto è a dirsi quanto alla somma versata a titolo di obblighi previdenziali avuto riguardo alla circostanza che la Corte di Cassazione è intervenuta in merito all’imponibilità previdenziale delle somme erogate dal datore di lavoro al dipendente a titolo di risarcimento del danno da demansionamento riconosciuto con sentenza, confermando che non sono soggette a contribuzione le somme erogate per risarcire il danno consistente nell’impoverimento delle capacità professionali acquisite dal lavoratore riconducibile a responsabilità datoriale (Corte di Cassazione n. 13578 del 4 luglio 2016.