Come chiarito da ANAC con documenti di analisi del 2 maggio 2023, la principale novità che riguarda il subappalto nel d.lgs. 36/2023 concerne la generale possibilità di ricorrere al modello “a cascata”, ammettendo con ciò la possibilità per il subappaltatore di subappaltare a sua volta la prestazione subappaltata, ferma restando la possibilità per la Stazioni Appaltanti di limitarlo in casi specifici (art. 119).
Introducendo detta facoltà, il legislatore ha rimediato alla procedura di infrazione europea n. 2018/2273, superando con ciò il divieto che aveva caratterizzato il precedente codice dei contratti pubblici.
Nella disciplina attuale, che ha acquistato efficacia a partire dal 1 luglio 2023, i documenti di gara indicano le prestazioni non passibili di subappalto a cascata per caratteristiche appalto ed esigenze controllo cantiere e luoghi di lavoro (tutela, salute, sicurezza lavoratori) o rischio infiltrazioni criminali.
Pertanto, la regola generale ammette il ricorso al subappalto a cascata per il concorrente, salvo che per quelle prestazioni eventualmente indicate dall’amministrazione come non suscettibili di essere subappaltate dal subappaltatore.
Resta tuttavia fermo, il divieto di integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché l’obbligo di esecuzione prevalente delle lavorazioni relative alla categoria prevalente (in luogo del complesso delle categorie prevalenti).