La Corte di Cassazione ha recentemente confermato che la nozione legale di dispositivi di protezione individuale non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute, ma deve essere riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore.
Dunque, anche gli indumenti che l’azienda fornisce al lavoratore e che quest’ultimo indossa sopra i propri abiti durante il turno di lavoro si configurano come dispositivi di protezione individuale, con conseguente diritto del dipendente al risarcimento del danno nel caso in cui il datore di lavoro non abbia provveduto a occuparsi del lavaggio degli stessi.