Se un candidato non riesce a collegarsi da remoto di chi e’ la colpa?

La pandemia ed il diffondersi degli strumenti che consentono collegamenti da remoto ha inciso non poco anche sul mondo dei concorsi e delle selezioni pubbliche che hanno conosciuto, nel corso degli ultimi anni e con il regolamento appena emanato, l’emergere ed il diffondersi delle piattaforme digitali per lo svolgimento delle prove d’esame. Ma che accade se un candidato non riesce ad effettuare l’esame orale perché la commissione d’esame non riesce a collegarsi con lui (ovvero nella specie risulta non funzionante la telecamera). Orbene, con una soluzione tutta incentrata sul rispetto dei principi di correttezza e buon andamento, che operano neiconfronti dell’Amministrazione e che devono orientare le sue condotte nei rapporti con gli interessati, il Consiglio di Stato, con sentenza dei primi di maggio 2023, ha ritenuto che il candidato avesse titolo ad “una sessione adhoc per la ripetizione della prova”. Difatti, nel caso di specie era rimasto indimostrato che la disfunzione lamentata fosse imputabile al candidato (o alla sua dotazione informatica). Da qui “l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dei principi dicorrettezza e di buon andamento dell’azione amministrativa, tenuto conto anche che, ai sensi dell’art. 1 co. 2 bis L. n. 241/1990, i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi di collaborazione e di buona fede e che,pertanto, non era inesigibile da parte dell’Università la predisposizione di una sessione suppletiva, come peraltro disposto in altre circostanze, tenuto conto anche delle obiettive difficoltà dipendenti dall’emergenza sanitaria all’epoca in atto nelnostro Paese che ha reso necessario l’utilizzo immediato ed importante degli strumenti informatici e telematici per l’espletamento di fondamentali momenti della vita di relazione, lavorativa e sociale, senza un congruo preavviso che consentissel’adeguata predisposizione degli appositi accorgimenti”

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