Il TAR del Lazio ha recentemente ricordato che il soggetto che non ha presentato la domanda di partecipazione alla gara non è legittimato ad impugnare clausole del bando che non siano “escludenti”, dovendosi con tale predicato intendere quelle che con assoluta certezza gli precludano l’utile partecipazione del soggetto.
In relazione alle clausole che attengono alla presunta insufficienza della base di gara, spetta alla parte ricorrente fornire adeguata prova circa l’impossibilità di formulare l’offerta economica.
Difatti, se è vero che, in linea teorica, le clausole che influiscono sulla stessa determinazione dell’operatore economico relativamente alla predisposizione della proposta economica possono concretizzare una clausola immediatamente escludente che legittima l’onere di impugnazione immediata del bando se non consentono la sua formulazione perché rendono impossibile quel calcolo di convenienza economica che è alla base della scelta di partecipare alla gara, è anche vero che tale lesività delle norme della lex specialis deve essere oggetto di allegazione, dimostrando con oggettiva certezza che le prescrizioni lamentate, producendo effetti distorsivi della concorrenza, incidono sulla sua sfera giuridica in un momento precedente quello della mancata aggiudicazione ed indipendentemente da questa.