Una recente sentenza del TAR Veneto del mese di marzo 2023 affronta la questione dell’afferenza o meno alla giurisdizione amministrativa di un provvedimento con cui, in via di autotutela amministrativa, aveva revocato l’incarico di “architetto esperto” in precedenza conferito ad un professionista esterno reclutato a seguito di avviso pubblico bandito dalla Regione Veneto per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi al PNRR. Invero si deduce condivisibilmente che “Il provvedimento censurato, sul presupposto dell’originario difetto di un requisito di partecipazione alla procedura, ha disposto in autotutela l’annullamento del decreto di conferimento al ricorrente dell’incarico di collaborazione quale architetto esperto, che era stato adottato all’esito di una selezione pubblica comparativa condotta dalla Regione Veneto sulla base di colloqui ed esitata nella redazione di una graduatoria di idonei, redatta in base al punteggio ottenuto dai candidati. Si tratta quindi di una procedura di tipo concorsuale, che radica la giurisdizione di questo giudice a termini dell’articolo 63, comma 4 del d.lgs. 165/2001, a norma del quale “4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.” (conforme TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 30 gennaio 2021, n. 231). La Corte di Cassazione ha del resto chiarito che “Il concetto di “assunzione” di dipendenti della p.a., ex art. 63, comma 4, d.lg. n. 165 del 2001, va interpretato estensivamente, con equiparazione, per ragioni di ordine sistematico e teleologico, dell’assunzione di lavoratori subordinati e di quella di lavoratori parasubordinati cui vengano attribuiti incarichi volti a realizzare identiche finalità sicché appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia relativa ad una procedura concorsuale volta al conferimento di incarichi ex art. 7, comma 6, d.lg. n. 165 cit., assegnati ad esperti, mediante contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, per far fronte alle medesime esigenze cui ordinariamente sono preordinati i lavoratori subordinati della p.a.” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 1 luglio 2016, n. 13531; Cons. Stato, sez. IV, 15 marzo 2017, n. 1176; Cons. Stato, Sez. III, 19 maggio 2020, n. 3191).Pertanto “la giurisdizione amministrativa va affermata ogni qualvolta la controversia riguardi una procedura concorsuale o selettiva indetta da un’Amministrazione pubblica per la scelta e il reclutamento di qualificati collaboratori, quale che sia la tipologia dell’instaurando rapporto lavorativo, a condizione che si svolga una procedura comparativa e sia redatta infine una graduatoria di merito. Il requisito della concorsualità sussiste in forza della natura comparativa della selezione. Ciò anche in considerazione del fatto che la valutazione dei titoli e la relativa attribuzione di punteggi ai concorrenti – come nel caso di specie – avvengono sulla base di un apprezzamento discrezionale dell’amministrazione procedente, apprezzamento che consente di qualificare la posizione soggettiva di cui si chiede la tutela non come diritto ma come interesse legittimo (cfr. T.a.r. Friuli Venezia Giulia, 13.9.2018, n. 287)” (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 31 gennaio 2022, n. 253)”.