Il TAR della Basilicata, con sentenza dell’aprile 2023, rilevato che la nomina di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico era stata operata dal segretario comunale, in violazione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che la affidava al responsabile dell’area del personale, ne ha statuito l’illegittimità, escludendo anche che assumesse valenza convalidante la successiva nomina di uno dei componenti della commissione ad opera del responsabile.Invero, aderendo ad un proprio orientamento, il Giudice amministrativo ha ritenuto che “il provvedimento col quale l’organo competente ratifica un atto e/o provvedimento adottato da organo incompetente, facendolo proprio, deve contenere oltre alla precisa menzione dell’atto che si intende sanare anche l’esplicita individuazione del vizio di incompetenza che lo inficia e la chiara ed univoca volontà di convalidarlo e/o ratificarlo retroattivamente”, cioè “solo con il contestuale concorso di questi tre elementi può ritenersi che l’atto e/o il provvedimento viziato per incompetenza relativa sia stato sanato ex tunc” (vds. TAR Basilicata Sentenze nn. 200, 201, 202, 203 e 204 del 29.4.2013, ma anche TAR Basilicata Sent. n. 528 del 4.8.2020).