Un bando di concorso può spacchettare i voti della prova scritta?

Il bando di un concorso prevedeva, con riferimento alla prova scritta, che “per il superamento della stessa” non sarebbe stato sufficiente “un punteggio minimo complessivo di 21/30, bensì il raggiungimento di tre soglie minime: 14/20 per i 40 quesiti sulle materie giuridiche; 3,5/5 per i 10 quesiti di informatica; 3,5/5 per i 10 quesiti sulla conoscenza della lingua inglese”. Alcuni candidati, che avevano conseguito un punteggio complessivo superiore a 21/30, non avevano comunque superato la prova scritta a causa del mancato raggiungimento della soglia minima di 3,5/5 per i quesiti sulla conoscenza della lingua inglese. Orbene, con sentenza dei primi di febbraio 2023, il Consiglio di Stato rigetta l’appello e conferma la pronunzia del TAR del Lazio atteso che “come correttamente rilevato dal TAR, la disposizione di riferimento non impedisce di scorporare la votazione minima per accedere alla prova orale in tre singole votazioni, ed anzi, il fatto di ammettere espressamente una votazione “equivalente” a quella di 21/30, ai fini dell’ammissione alla prova orale, induce a fortiori a ritenere legittimo il meccanismo del triplice sbarramento. Gli elementi effettivamente condizionati, con un diverso livello di vincolatività, dalla norma (esistenza di due prove scritte ed una prova orale; livello della sufficienza equivalente a 21/30 per l’ammissione alla prova orale) sono stati rispettati. 12.4. La disposizione sottolinea anche la necessità che, nella prova orale (almeno nella prova orale, ma nulla impedisce che ciò avvenga anche in una delle prove scritte), venga accertata la conoscenza di una lingua straniera”.

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