In caso di destituzione dal servizio di un agente di polizia e di precedente transito nei ruoli civili, chi conosce del licenziamento?

Il Tar Emilia Romagna, con sentenza del 12 gennaio 2023, affronta una fattispecie alquanto peculiare in cui “il ricorrente lamenta, in buona sostanza, al di là della formale impugnazione di atti amministrativi, la lesione del proprio diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro nei ruoli civili dell’Amministrazione, sulla base del presupposto… dell’avvenuta novazione soggettiva del rapporto di lavoro, con conseguente sopravvenuta carenza del potere in capo al Ministero della Difesa di incidere su tale rapporto, risultando oramai irreversibilmente modificato lo status giuridico”. Orbene il TAR Emilia Romagna declina la propria giurisdizione a favore del g.o., trattandosi di provvedimenti che investono il destino del contratto con cui è stato reso effettivo il transito del ricorrente nei ruoli civili e ciò anche in ragione del fatto che, in termini più generali, le questioni inerenti la validità e l’efficacia di un contratto sottoscritto da un p.a. al di fuori dei tassativi casi di giurisdizione esclusiva attengono a posizioni di diritto soggettivo e rientrano come tali nella giurisdizione del g.o. (ex multis Cassazione Sez. Unite 30 ottobre 2020, n. 24101; Consiglio di Stato sez. V, 7 giugno 2013, n.3133).

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