Gli incarichi di componente di organismi indipendenti di valutazione (OIV) o di Nuclei Interni di Valutazione (NIV) sono soggetti ad autorizzazione ex art. 6 della legge n. 240 del 2010?

Il TAR Piemonte, nella già richiamata sentenza del 26 gennaio 2023, è stato chiamato a valutare se l’art. 6, comma 10, della l. n. 240/2010 (che recita: “I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l’università di appartenenza, a condizione comunque che l’attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall’università di appartenenza”) consentisse di ritenere come totalmente libera la funzione di componente degli Organismi indipendenti di valutazione che il ricorrente aveva svolto per numerosi enti locali. E ciò a prescindere da un suo carattere scientifico o comunque connesso con l’aspetto qualificante del professore universitario, dato dalla didattica e dalla ricerca. Orbene il TAR Piemonte ha ritenuto, in modo convincente, che tali attività esulassero dalla disposizione, non essendo condivisibile “né la lettura che la parte offre della norma né, e in radice, che la maggior parte delle concrete attività contestate siano riconducibili financo a “generiche” attività di “consulenza” latamente intese, tanto meno tecnico-scientifiche, essendo consistite in vere e proprie attività di collaborazione amministrativa indipendente con le amministrazioni incaricanti. La maggior parte degli incarichi contestati sono infatti stati di componente di organismi indipendenti di valutazione (OIV) o di Nuclei Interni di Valutazione (NIV) presso amministrazioni del territorio. Gli OIV sono stati disciplinati, nell’ambito della più ampia riforma della trasparenza delle pubbliche amministrazioni, dal d.lgs. n. 150/2009, art. 14, quali strutture in sostituzione dei “servizi di controllo interno comunque denominati”; nel rapporto con la disciplina delle amministrazioni locali si è consolidata la soluzione per cui sussiste la facoltà, e non l’obbligo, per queste ultime di dotarsi di OIV; nella prassi sono stati pertanto spesso mantenuti in molte amministrazioni, e sempre a fini di controllo interno, i Nuclei interni di valutazione; restano sostanzialmente assimilabili le funzioni di controllo interno svolte dai due organismi. Per meglio inquadrare la natura, amministrativa, dell’attività si ricorda anche che, con specifico riferimento agli OIV, il decreto 2.12.2016 ha istituito un elenco nazionale dei componenti premurandosi, tra l’altro, all’art. 8, di precisare che ciascun iscritto può appartenere ad un massimo di 3 OIV e che “per i dipendenti delle pubbliche amministrazione il limite è pari ad uno”. Il limite per i pubblici dipendenti è salito a 2 con il D.M. 6.8.2020, cronologicamente qui non rilevante. In definitiva la parallela attività svolta dal ricorrente è consistita in una effettiva attività amministrativa di controllo, ancorché indipendente, a tutto concedere assimilabile, tra quelle menzionate dall’art. 6 della l. n. 240/2010, “ai compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici” che il medesimo articolo espressamente subordina ad autorizzazione e che, tra l’altro, la disciplina di settore assoggetta ad ulteriori stringenti limiti per i pubblici dipendenti; tale insieme di regole rende siffatti incarichi indubbiamente incompatibili con la tesi di una loro liberalizzazione”.

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