Il Tribunale di Firenze è recentemente stato chiamato a pronunciarsi sulla legittimità della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione disposta dal datore di lavoro per mancato superamento da parte di un apprendista di un esame indispensabile per la conclusione positiva dell’iter formativo nel periodo di vigenza del divieto assoluto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 14 comma 2 D.L. n. 104/20 convertito in L. n. 126/20.
In particolare, il giudice di merito, aderendo all’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l’impossibilità sopravvenuta di svolgimento delle mansioni deve essere ricondotta nell’area delle ragioni aziendali di impedimento alla continuazione del rapporto e quindi all’ipotesi del recesso per giustificato motivo oggettivo, ha ritenuto legittima la citata sospensione.
Tale conclusione, tuttavia, non convince, risultando del tutto incompatibile con la ratio della disposizione normativa sul blocco dei licenziamenti, che era quella di tutelare i prestatori di lavoro, consentendo loro di preservare il loro posto di lavoro, beneficiando di prestazioni a sostegno del reddito, nella fase in cui, a causa dell’emergenza sanitaria, per gran parte delle imprese sussistevano ragioni inerenti all’attività produttiva legittimanti il recesso dal rapporto per giustificato motivo oggettivo.