Nel confermare una sentenza della Corte di Appello di Firenze (dell’aprile 2021), la Suprema Corte, con sentenza dell’ottobre 2022, ha ritenuto che, in caso di personale di un ente locale, operante in posizione di comando/distacco presso un’unione di comuni, “il potere di recesso dal rapporto di lavoro non può che permanere…in capo all’amministrazione che ne mantiene la titolarità. Viene infatti a realizzarsi, attraverso l’integrazione delle attività istituzionali dei diversi enti locali, una relazione di reciproca collaborazione tra di essi e di sostanziale cogestione anche dei rapporti di lavoro intercorrenti con il personale destinato all’unione; personale che, pur trovandosi in rapporto di impiego con il singolo comune d’appartenenza, è tuttavia in rapporto di servizio con l’unione, con la conseguenza che, rispetto alle vicende che regolano lo stato giuridico del rapporto, va affermata la legittimazione di entrambe le amministrazioni in quanto parti, rispettivamente, del rapporto di impiego e di quello di servizio”. Insomma, nella specie, il licenziamento, oltretutto relativo a fatti commessi prima del comando, è stato ritenuto pienamente legittimo, pur essendo stato irrogato dall’ente di appartenenza e non da quello (l’Unione dei Comuni) distaccatario “in ragione del rapporto di piena osmosi e di cogestione che lega le diverse amministrazioni”.