Un curioso caso di accesso agli atti di un procedimento disciplinare da parte del terzo segnalante

Il TAR della Liguria, con sentenza del febbraio 2022, ha affrontato un “curioso” caso di accesso agli atti di un procedimento disciplinare relativamente all’istanza presentata da parte del dirigente che aveva effettuato la prima segnalazione disciplinare all’Ufficio di disciplina (il cd. UPD) e da cui era scaturito il procedimento disciplinare nei confronti di un terzo. Tale procedimento si era, difatti,
concluso con l’archiviazione, ritenendo che l’operato di quel dipendente fosse esente da colpa. Anzi, a quel punto, il procedimento disciplinare era stato nuovamente avviato proprio nei confronti del segnalante sul rilievo che il disservizio verificatosi fosse esclusivamente a lui imputabile. A quel punto, quest’ultimo aveva richiesto l’accesso agli atti al primo procedimento che gli erano stati
rilasciati ad eccezione della memoria del “primo indagato”. Orbene, preso atto anche della successiva archiviazione di tale secondo procedimento disciplinare, il TAR della Liguria rigetta il ricorso, evidenziando condivisibilmente che “nel rapporto di pubblico impiego c.d. privatizzato (qual è quello dei dirigenti comunali) il procedimento disciplinare si conclude, alternativamente, o con l’atto di archiviazione oppure, in caso di riconoscimento della fondatezza della contestazione, con l’irrogazione della sanzione (art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001), salva la possibilità di “patteggiamento” della pena (rectius, applicazione della sanzione concordemente determinata all’esito di procedura conciliativa, ai sensi dell’art. 55, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 e dei CC.CC.NN.LL.).
Pertanto, la decisione dell’Amministrazione datrice di lavoro di terminare il giudizio disciplinare con un’archiviazione, qualunque sia la ragione (sussistenza di un vizio procedurale, mancata commissione del fatto, assenza dell’elemento soggettivo, etc.), risulta completamente satisfattiva per il dipendente incolpato, perché siffatto esito procedimentale esclude la statuizione di responsabilità ed il conseguente provvedimento sanzionatorio. Né vale al ricorrente invocare il principio secondo cui il collegio chiamato a decidere il ricorso ad exhibendum deve solo verificare la presenza del nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende tutelare, senza svolgere una valutazione ex ante sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento nel processo pendente o instaurando, che spetta al giudice investito della questione sostanziale.
Come statuito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, infatti, la richiamata regola generale trova un limite nelle ipotesi di “esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990” (così Cons. St., ad. plen., 18 marzo 2021, n. 4, cit.). Ciò che, appunto, si verifica nella specie, avendo il dott. -OMISSIS- prospettato necessità defensionali in relazione ad un’azione palesemente inammissibile”.

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