Le controversie sulla sospensione del personale no vax appartengono (o appartenevano) al Giudice ordinario

Per quanto la vicenda sia destinata ad essere superata e ridimensionata dagli eventi si va consolidando la giurisprudenza di merito dei Giudici amministrativi sulla devoluzione al Giudice ordinario delle controversie relative alla tormentata applicazione dell’obbligo vaccinale di cui all’art.4 del d.l. n. 44/2021, conv. in l. n. 76/2021. Invero anche il TAR della Liguria, con sentenza del novembre 2021, declina la giurisdizione evidenziando come nella specie non vengano in rilievo posizioni di interesse legittimo ma di diritto soggettivo alla tutela del diritto alla salute asseritamente leso o comunque messo in pericolo dall’inoculazione di un asserito “preparato” sperimentale (a dire dei ricorrenti). Sicché, conclude il TAR della Liguria, “È quindi evidente che la pretesa degli esponenti è strettamente collegata alla tutela del diritto fondamentale alla salute, garantito dall’art. 32 Cost. come diritto soggettivo perfetto, non suscettibile di essere degradato o affievolito a interesse legittimo mediante l’esercizio della potestà discrezionale dell’amministrazione
(cfr., in generale, Cons. St., sez. III, 18 novembre 2015, n. 5276; T.A.R. Emilia- Romagna, Bologna, sez. II, 18 aprile 2016, n. 421; nonché, per un caso sostanzialmente analogo, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 3 novembre 2020, n. 2307, concernente l’obbligo di vaccinazione antinfluenzale stabilito, per la stagione 2020/2021, per tutti gli operatori sanitari delle strutture pubbliche e private della Regione Sicilia)”.

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