Il TAR della Liguria, con sentenza del settembre 2022, affronta un tema che ha un rilievo che va oltre i concorsi a docente universitario, ovverosia quello della disciplina applicabile ad una procedura selettiva nel caso in cui, in corso di svolgimento di quella procedura, venga mutato il quadro regolatorio di riferimento. Viene rilevato che “secondo pacifico orientamento giurisprudenziale le procedure concorsuali sono soggette alla normativa in vigore al momento in cui hanno inizio, sulla base del principio tempus regit actum (da riferirsi all’intera selezione) ed al fine di salvaguardare valori fondamentali quali la tutela dell’affidamento dei candidati, la par condicio, la certezza e il buon andamento dell’azione amministrativa.
Pertanto, in base a consolidata massima pretoria, le norme legislative e regolamentari vigenti devono essere applicate anche se non espressamente richiamate nel bando, mentre lo ius superveniens non modifica le procedure già in itinere, salva diversa previsione delle stesse disposizioni normative sopravvenute (in tal senso cfr., ex multis Cons. St., sez. II, 20 novembre 2020, n. 7216; Cons.St., ad. plen., 24 maggio 2011, n. 9; Cons. St., sez. IV, 12 gennaio 2011, n. 124).Naturalmente, il momento di avvio dell’iter concorsuale, che “cristallizza” le norme primarie esecondarie applicabili, deve individuarsi (non nella mera emanazione, ma) nella pubblicazione del bando(v., ex aliis, T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 22 dicembre 2021, n. 2882), perché solo con l’effettuazione di tale adempimento l’indizione della selezione è ufficialmente conoscibile dalla generalità dei potenziali candidati”. Sicché, nella specie, acclarata la natura innovativa di non poche delle previsioni contenute nel nuovo “Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori universitari di prima e seconda fascia”, l’intero concorso è stato annullato, essendo stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale quando era ormai vigente tale nuovo regolamento a cui quel bando avrebbe dovuto necessariamente conformarsi. E, neppure avrebbe potuto aversi riguardo ad asserite antecedenti pubblicazioni sul sito web dell’Ateneo, ritenute prive di “effetti di pubblicità legale. Come chiarito dalla giurisprudenza, infatti, per i bandi di concorso a pubblici impieghi è tuttora necessaria la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, prescritta dall’art. 4 del d.p.r. n. 487/1994, in attuazione degli artt. 51, comma 1, e 97, comma 3, Cost., che garantiscono il diritto di accesso a posti di lavoro nelle P.A. in condizioni di parità, esercitabile mediante un sistema di pubblicità che assicuri la massima partecipazione del cittadino. Né in contrario rileva l’art. 32 della legge n. 69/2009 (che ha attribuito effetto di pubblicità legale alla pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi nei siti informatici istituzionali), poiché il suo comma 7 ha espressamente preservato la pubblicità cartacea sulla Gazzetta Ufficiale (in tal senso cfr., ex multis 2018, n. 5298; Cons. St., sez. V, 25 gennaio 2016, n. 227; Cons. St., sez. V, 8 giugno 2015, n. 2801; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 29 novembre 2018, n. 2042).