La dipendente di un comune ligure partecipava ad un concorso ma si dimenticava di compilare la dichiarazione concernente la riserva in qualità di dipendente di quello stesso ente. Pubblicata la graduatoria di merito finale, pur collocandosi al di sopra di tutti i concorrenti riservatari (ovvero degli altri suoi colleghi che avevano preso parte alla stessa procedura), veniva esclusa dal beneficio della quota di riserva ed a nulla valeva invocare il cd. soccorso istruttorio. Da qui il contenzioso al TAR della Liguria deciso con sentenza del giugno 2022 che ha purtroppo ritenuto “insanabile” l’errore compiuto, evidenziando che “orientamenti giurisprudenziali più rigorosi, ben compendiati nel brocardo “vigilantibus, non dormientibus, jura succurrunt”, secondo i quali, nell’ambito delle procedure comparative e di massa, il soccorso istruttorio è fortemente limitato dal principio di autoresponsabilità, per cui ciascun concorrente sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della domanda o della documentazione a corredo (cfr. Cons. di Stato, sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148, in fattispecie concernente proprio l’omessa dichiarazione del titolo alla riserva; id., III, 4 gennaio 2019, n. 96). Difatti, nel caso di specie, l’art. 2 del bando prevedeva espressamente, con clausola non impugnata funzionale alla speditezza della procedura (e certamente non inutilmente gravosa per i concorrenti), che occorresse dichiarare “il possesso dei requisiti che danno diritto alla riserva di legge” e – addirittura, con enfasi in neretto – che “l’assenza di tale dichiarazione nella domanda di partecipazione equivale a rinuncia ad usufruire del beneficio”.
Dunque, il preteso errore non poteva certo dirsi riconoscibile ex art. 1431 cod. civ., in quanto l’omessa dichiarazione ben poteva (e, alla luce della citata clausola del bando, doveva) interpretarsi come un’implicita rinuncia ad avvalersi del beneficio, per competere – per così dire – ad armi pari con gli altri concorrenti”. Per quanto sia comprensibile l’amarezza della mancata vincitrice la sentenza appare senz’altro condivisibile.